Dichiarazione F-Gas
Come stabilito all’art. 16 dal DPR 43/2012 (in attuazione del Reg. CE 842/2006), entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2013, gli operatori degli apparecchi fissi di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra devono presentare al Ministero dell’ambiente tramite l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA – al sito web: www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas) una dichiarazione concernente la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all’anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo Registro di impianto.
La Dichiarazione F-Gas va presentata ogni anno, entro il 31 maggio, anche in assenza di modifiche o interventi sulle apparecchiature. Non si tratta quindi di aggiornare la Dichiarazione trasmessa l’anno precedente, ma di compilarne una nuova.
L’obbligo di trasmissione della Dichiarazione F-Gas è a carico dell’Operatore. L’Operatore può coincidere con il semplice proprietario delle apparecchiature e non è detto pertanto che debba essere per forza una ditta di installazione/manutenzione o una persona/azienda iscritta al Registro di cui all’art. 8 del DPR 43/2012 o in possesso del certificato di cui all’art. 9 del DPR 43/2012. Riguardo all’identificazione dell’operatore la normativa di riferimento intende che il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi; inoltre l’“effettivo controllo sul funzionamento tecnico” di un’apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi:
• libero accesso all’impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;
• controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad esempio, prendere la decisione di accensione e spegnimento);
• il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente, l’installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura o nell’impianto, e all’esecuzione di controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o riparazioni.
Pertanto se il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto ha delegato completamente ad una società esterna (tramite un contratto scritto) l’effettivo controllo dell’apparecchiatura o del sistema, la trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione deve essere fatta dalla società suddetta. In tutti gli altri casi l’operatore è il proprietario, ciò non toglie che il proprietario possa delegare (delega scritta) a Terzi la compilazione della dichiarazione (vedi “persona di riferimento”).
Sanzioni previste
Chiunque non ottempera entro il 31 maggio di ogni anno, agli obblighi di trasmissione delle informazioni, mediante l’apposita dichiarazione oppure trasmette tali dichiarazioni in modo incompleto, inesatto o in modo non conforme alle disposizioni di legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00.
Gas fluorurati considerati ai fini della dichiarazione
Le sostanze pure e i preparati considerati ai fini della dichiarazione sono quelli inclusi nell’Allegato I al Regolamento CE n.842/2006. La lista delle sostanze è disponibile in formato pdf nella sezione “informazioni utili” su www.sinanet.isprambiente.it/it/fgas.
Si precisa ancora che i CFC (clorofluorocarburi), gli Halon, gli HCFC (idroclorofluorocarburi) e quindi anche R-22 pur essendo gas fluorurati ad effetto serra non sono considerati ai fini della dichiarazione.
Riferimenti normativi della dichiarazione FGas
1) DPR n. 43 del 27 gennaio 2012 – Regolamento recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. In particolare all’art. 2, comma2 è definita la figura dell’Operatore. Per la Dichiarazione F-Gas il riferimento è l’art. 16, comma 1.
2) D.Lgs. n. 26 del 5 marzo 2013 – Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. In particolare si evidenziano l’art. 6 (Violazione degli obblighi derivanti dall’art. 6 del regolamento (CE) n. 842 842/2006 in materia di trasmissione delle informazioni) e l’art. 11 (Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie).
La ORCA essendo iscritta al Registro di cui all’art. 8 del DPR 43/2012 ed al portale www.isprambiente.it è in grado di effettuare per conto dei Clienti la dichiarazione F-Gas. Per maggior informazioni potete contattare i nostri uffici.