Norme e Tecnica

La norma UNI ISO 4306-1 definisce un apparecchio di sollevamento come:
“un apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e manovrare
nello spazio carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa”

 

Nel D.M. MLPS 11/04/2011 “Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008″ viene stabilito che gli apparecchi di sollevamento si dividono nei seguenti due gruppi:

 

  1. Gruppo SC apparecchi per il sollevamento di materiali di portata superiore ai 200 kg non azionati a mano. Tali apparecchi possono essere mobili, trasferibili o fissi. Nei fissi comprendiamo gru a cavalletto, gru a ponte scorrevole (carriponte), gru a cavalletto zoppo, gru a mensola, gru a struttura limitata, gru a bicicletta, gru a colonna.
  2. Gruppo SP apparecchi per il sollevamento di persone (esclusi dalla seguente memoria).

Le disposizioni contenute nel Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs 81/2008 integrato e corretto con il D.Lgs. 106/2009 si applicano a tutti gli apparecchi di sollevamento materiali (fissi, mobili, trasferibili) non azionati a mano di portata superiore ai 200 kg.

 

Il Testo unico ha sancito l’obbligatorietà per il datore di lavoro di eseguire controlli, manutenzioni e verifiche finalizzate ad autorizzare l’utilizzo delle macchine documentando su di un registro l’attività svolta con l’obiettivo di mantenere le caratteristiche di sicurezza degli apparecchi di sollevamento.

 

I controlli sono stabiliti dal costruttore o da norme di buona tecnica (es. UNI ISO 9927-1 dedicata agli aspetti generali dei controlli sugli apparecchi di sollevamento).

 

Le manutenzioni, come indicato nella norma UNI EN 13306. sono la combinazione di tutte le azioni tecniche, amministrative e gestionali eseguite durante il ciclo di vita di un elemento destinate a preservarlo o a riportarlo in uno stato in cui possa essere eseguita la funzione richiesta. Al termine della manutenzione l’attrezzatura deve avere buon funzionamento ed essere strutturalmente integra, deve essere sicura ed avere i dispositivi di protezione. Le manutenzioni integrano, ma non sostituiscono, le verifiche previste dalla Legge.

 

Le verifiche sono eseguite da INAIL e ASL (che in alcune regioni, come nel Piemonte, può avvalersi dell’ARPA) per certificare la rispondenza alla norme vigenti. Tali verifiche sono finalizzate a riscontrare il permanere delle condizioni di sicurezza nel tempo, che l’utilizzatore deve garantire con un uso corretto e con la manutenzione prescritta dal costruttore. Le verifiche prevedono, oltre all’esame a vista, le prove di funzionamento (prove di frenatura con carico pari ai 2/3 della portata massima, prova di tutti i dispositivi di fine corsa e sicurezza) ed il controllo della rispondenza dell’insieme a quanto descritto nella documentazione tecnica che deve sempre accompagnare la macchina.

 

Controlli

L’art. 71 del D.Lgs 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative tra le quali quelle contenute nell’allegato VI. In questo allegato nelle disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare e movimentare carichi viene stabilito al punto 3.1.2 che le funi e le catene devono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante.
Sempre l’art. 71 comma 8 stabilisce che per assicurare un buono stato di conservazione e l’efficienza ai fini della sicurezza le attrezzature di lavoro:

 

  • Devono essere sottoposte, prima della messa in servizio, ad un intervento di controllo iniziale al fine di assicurarne la corretta installazione ed il buon funzionamento.
  • Devono essere sottoposte ad interventi di controllo periodici annuali (o con periodicità stabilite in base alle indicazioni del fabbricante o alla norme di buona tecnica) e straordinari (in seguito a riparazioni, trasformazioni, fenomeni naturali, incidenti, periodi di inattività).
  • I risultati degli interventi di controllo devono essere riportati per iscritto sul Registro di controllo e devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
 

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